Art. 3.
(Applicabilità alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi

 

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statuti speciali e con le relative norme di attuazione.